A quasi due anni dall'entrata in
vigore della legge 190/2012 il tema della prevenzione della corruzione nella
pubblica amministrazione resta centrale ed attuale.
La legge 190/2012 e gli
atti normativi ad essa conseguenti (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013. DPR
62/2013) hanno introdotto nuovi adempimenti e nuovi obblighi, finalizzati ad
aumentare la trasparenza e l’integrità del settore pubblico.
Con il D.L. 90/2014, come noto,
si è assistito ad un potenziamento delle risorse e dei poteri dell’ ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione), anche in risposta ad una serie di presunti
casi di malaffare, emersi nel settore delle Grandi Opere (EXPO Milano 2015 e
MOSE di Venezia).
Il Decreto (convertito dalla legge 114/2014) ha anche
assegnato all’ ANAC il potere di sanzionare la mancata adozione delle misure di
trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni. Tale
potere sanzionatorio è diventato effettivo a partire dal 9 settembre 2014, data
in cui l’Autorità ha approvato il Regolamento
in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei
Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza, dei Codici dì comportamento.
Il Regolamento (disponibile in rete
all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/?p=13751
) prevede (art.4) che l’Autorità avvii d’ufficio il procedimento per
l’irrogazione delle sanzioni, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni,
siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione,
oppure sulla base di segnalazioni ad essa pervenute. Il procedimento può essere avviato anche dagli
organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive.
Per l’accertamento dell’omessa
adozione (art. 6) , il Responsabile del
procedimento può disporre delle ispezioni, anche avvalendosi della Guardia di
Finanza e richiedere documentazione alle amministrazioni.
Le sanzioni (da un minimo di 1000
a un massimo di 10.000 euro) scattano nel caso in cui sia accertata la mancata
adozione di uno dei seguenti documenti:
- Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione
- Programma Triennale per la trasparenza e
l’Integrità
- Codice di Comportamento
La sanzione è irrogata a carico
del “Soggetto Obbligato” ad adottare il documento, vale a dire l’organo che la legge o l’amministrazione
interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o
approvare i Provvedimenti, tra i quali, ad esempio, il responsabile della
prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza e i componenti
degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo. Nel caso specifico
dei comuni, di norma sono soggetti obbligati il Segretario Comunale, il Sindaco
e la Giunta.
L’«Omessa adozione», che può dar
luogo all'irrogazione della sanzione, si configura nei seguenti casi:
- Mancata adozione della deliberazione, con
cui si adottano i provvedimenti
- approvazione di un provvedimento
puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia
di adempimento degli obblighi di
pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di
amministrazione;
- approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca
in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni,
privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze
dell’amministrazione interessata;
- approvazione di un provvedimento privo di
misure per la prevenzione del rischio nei
settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli
obblighi di pubblicazione di cui alla
disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di
comportamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
In sintesi, l’ANAC
potrà sanzionare non solo la mancata adozione dei Piani e dei regolamenti
richiesti dalla normativa anticorruzione, ma anche l’adozione di documenti
soltanto formali e privi di efficacia.
Scritto da Andrea Ferrarini (consulente e formatore sui temi dell'etica e della legalità)
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