La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione
[OMISSIS]
75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite
dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra
utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno
a cinque anni»;
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «cinque»;
i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere
utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o
altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;
l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche
all'incaricato di un pubblico servizio»;
m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri»;
n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli
articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite
le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;
o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale
prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le
seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,
come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo
ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette
denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».
76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o
della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se
il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate
nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si
tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi».