Ho deciso di passare dalle parole ai fatti ... e di fare una analisi molto dettagliata del rischio corruttivo associato alla fase di avvio dei processi di controllo delle pubbliche amministrazioni.
Ho analizzato i controlli su soggetti esterni, che sono caratterizzati dal fatto di avere un input complesso (multiplo).
L'analisi è certamente eccessivamente dettagliata, rispetto allo sviluppo attuale del risk assessment nelle pubbliche amministrazioni (finalizzato alla redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione). Tuttavia, mostra le potenzialità di una analisi che parta dalla mappatura dei processi, identificando gli elementi critici che possono essere "aggrediti" dalla corruzione".
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190 Anticorruzione
Un blog per parlare di Legalità, Prevenzione della Corruzione (L.190/2012), Integrity Management, Modelli 231 e Responsabilità Sociale d'Impresa
mercoledì 22 febbraio 2017
mercoledì 9 dicembre 2015
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – proroga al 15 gennaio 2016 del termine per la pubblicazione
Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015
Fonte: Sito ANAC:
Come è noto, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’Autorità ha adottato l’Aggiornamento 2015 al PNA.
Tenuto conto degli indirizzi in essa contenuti e per consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione (RPC) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2016, l’Autorità ha valutato opportuno prorogare al 15 gennaio 2016 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPC sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1 co. 14 della legge 190/2012.
giovedì 19 novembre 2015
Anticorruzione, rotazione del personale e preventiva informazione alle rappresentanze sindacali
Il Tribunale del Lavoro ha annullato le misure di rotazione dei vigili contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Roma Capitale... Se i Piani Anticorruzione prevedono delle misure che "impattano" sul personale, i sindacati devono essere sempre preventivamente informati.
Fonte: Corriere della sera: http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_novembre_18/vigili-rotazioni-annullare-piano-anticorruzione-884510da-8e2c-11e5-ae73-6fe562d02cba.shtml
Fonte: Corriere della sera: http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_novembre_18/vigili-rotazioni-annullare-piano-anticorruzione-884510da-8e2c-11e5-ae73-6fe562d02cba.shtml
giovedì 23 luglio 2015
Tu vuò fa l'Americano: il FOIA (Freedom of Information Act) e la Riforma Madia.
A quanto pare, la "Riforma Madia" potrebbe cercare di introdurre in Italia il diritto universale di accesso agli atti e alle attività della pubblica amministrazione: diritto che, negli USA è GARANTITO dal Freedom of Information Act (FOIA) del 1966.
L'idea è buona ... ma l'Italia non è l'America. Mangiamo senza dubbio in modo più sano.
Certo, non ci avveleniamo con il cibo, ma con le leggi ... il FOIA "all'italiana" sancirebbe un diritto di accesso, che si affianca al già esistente diritto di accesso agli atti (Legge 241/90) e al diritto di Accesso civico (dlgs. 33/2013).
Tre diritti diversi, per una sola esigenza: sapere cosa combina la pubblica amministrazione e in che modo gestisce gli interessi dei privati e della collettività. A me sembra un po' paradossale. Ben venga il FOIA. Ma solo se questo significherà, finalmente, abrogare gli obblighi di pubblicazione (eccessivi, inutili e controproducenti) sanciti dal d.lgs. 33/2013!
Tu vuò fa l'Americano, ma sei nato in Italy ...
L'idea è buona ... ma l'Italia non è l'America. Mangiamo senza dubbio in modo più sano.
Certo, non ci avveleniamo con il cibo, ma con le leggi ... il FOIA "all'italiana" sancirebbe un diritto di accesso, che si affianca al già esistente diritto di accesso agli atti (Legge 241/90) e al diritto di Accesso civico (dlgs. 33/2013).
Tre diritti diversi, per una sola esigenza: sapere cosa combina la pubblica amministrazione e in che modo gestisce gli interessi dei privati e della collettività. A me sembra un po' paradossale. Ben venga il FOIA. Ma solo se questo significherà, finalmente, abrogare gli obblighi di pubblicazione (eccessivi, inutili e controproducenti) sanciti dal d.lgs. 33/2013!
Tu vuò fa l'Americano, ma sei nato in Italy ...
mercoledì 3 giugno 2015
Pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge Anticorruzione 2015
La legge 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" è uscita in Gazzetta ufficiale venerdì 30 maggio e sarà in vigore a tutti gli effetti il prossimo 14 giugno.
martedì 31 marzo 2015
Linee Guida ANAC-MEF per la prevenzione della corruzione nelle società controllate. Sintesi dei Contenuti
PREMESSA
Il quadro normativo in tema di prevenzione della corruzione e
trasparenza è (per stessa ammissione dell’ A.N.A.C.) particolarmente complesso
e di non facile interpretazione, a causa della “disorganicità delle disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei
decreti delegati”. Questo ha indotto l’A.N.AC. e il Ministero dell’economia
e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l’istituzione di
un tavolo tecnico, finalizzata all’elaborazione di indicazioni condivise
sull’applicazione della normativa anticorruzione e della nuova disciplina in
materia di trasparenza.
Le Linee guida incidono sulla disciplina già
prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la
coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida sostituiscono
integralmente i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della
corruzione che devono essere adottate degli enti pubblici economici, degli enti
di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione
pubblica.
Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti privati controllati
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al
rispetto della normativa.
L’applicazione delle Linee guida è sospesa per le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro
controllate. Senza dubbio anche per queste società sussiste un interesse
pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.
Le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile sarà oggetto di Linee
guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.AC. e
MEF hanno avviato con CONSOB.
Le Linee guida sono rivolte anche alle amministrazioni
pubbliche vigilanti, partecipanti e controllanti. Ad avviso dell’Autorità,
infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere
l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le
amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li
correla.
L’ambito soggettivo di applicazione delle norme è
particolarmente vasto ed eterogeneo. Nel solo settore degli enti controllati e
partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dei dati comunicati dalle
stesse amministrazioni al MEF al 31 dicembre 2012, le amministrazioni centrali
partecipano, direttamente o in via indiretta, in 423 enti a cui si aggiungono i
17 partecipati dagli enti previdenziali.
Le amministrazioni
locali hanno dichiarato di detenere, direttamente o in via indiretta, 35.311
partecipazioni che insistono su 7.726 enti. Le strutture organizzative e i
modelli giuridici degli enti in questione sono vari e diversificati
Tabella 2
Distribuzione delle società partecipate e delle partecipazioni dei Comuni per
settore di attività
SETTORE DI ATTIVITA'(1)
|
Società Partecipate
|
Partecipazioni
|
Numero medio di partecipazioni per società
|
||||||
(Numero)
|
(%)
|
(Numero)
|
(%)
|
(Numero)
|
|||||
Settore primario
75
1% 223 1% 3,0
|
|||||||||
Settore secondario 1.609 29% 11.088 42% 6,9
|
|||||||||
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di
gestione dei rifiuti e risanamento
|
758
|
14%
|
7.122
|
27%
|
9,4
|
||||
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
Condizionata
|
453
|
8%
|
2.521
|
10%
|
5,6
|
||||
Costruzioni
|
320
|
6%
|
1.192
|
5%
|
3,7
|
||||
Altre attività del settore secondario (attività
manifatturiere ed estrattive)
|
78
|
1%
|
253
|
1%
|
3,2
|
||||
Settore terziario 3.528 65% 14.448 55% 4,1
|
|||||
Attività professionali, scientifiche e tecniche
|
679
|
12%
|
3.256
|
12%
|
4,8
|
Trasporto e magazzinaggio
|
472
|
9%
|
2.250
|
9%
|
4,8
|
Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto
alle imprese
|
397
|
7%
|
1.578
|
6%
|
4,0
|
Attività artistiche, sportive,
di intrattenimento e
Divertimento
|
345
|
6%
|
685
|
3%
|
2,0
|
Sanità e assistenza sociale
|
228
|
4%
|
1.092
|
4%
|
4,8
|
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
Obbligatoria
|
208
|
4%
|
1.581
|
6%
|
7,6
|
Attività immobiliari
|
194
|
4%
|
747
|
3%
|
3,9
|
Istruzione
|
157
|
3%
|
346
|
1%
|
2,2
|
Servizi di informazione e comunicazione
|
119
|
2%
|
1.070
|
4%
|
9,0
|
Altre attività del terziario
|
729
|
13%
|
1.843
|
7%
|
2,5
|
Non specificato
|
247
|
5%
|
614
|
2%
|
2,5
|
TOTALE SETTORI DI ATTIVITA'
|
5.459
|
100%
|
26.373
|
100%
|
4,8
|
Note: (1) Si fa riferimento
alla classificazione delle attività economiche secondo
il
Codice Ateco, considerando per ogni partecipata
il
Codice associato all'attività prevalente. Il numero medio di
partecipazioni sulla
stessa
società è calcolato
rapportando in numero
di partecipazioni al numero di
società partecipate.
Le Linee Guida forniscono indicazioni relativamente ai
contenuti essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini della
prevenzione della corruzione e della diffusione della trasparenza, non potendo,
invece, fornire riferimenti puntuali a casistiche relative a singole strutture.
Le Linee guida, pertanto, mirano a orientare le società e gli enti
nell’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della
trasparenza con l’obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero
adempimento burocratico, ma che venga
adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto
strumenti di prevenzione mirati e incisivi.
I contenuti delle Linee guida sono stati sviluppati avendo
ben presente l’esigenza di prevedere necessari adattamenti di una normativa prevista
innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti con
natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella
delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, LE Linee Guida tengono conto
della necessità di coordinamento tra quanto previsto nella legge n. 190 del
2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs.
n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di
controlli e di responsabilità
QUADRO NORMATIVO
art. 1, co. 17 legge n.
190 del 2012: anche
le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto
privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere
negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
l’art. 1, commi 60 e
61, della legge n. 190 del 2012: in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, Regioni e
autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione
della legge 190 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province
autonome e negli enti locali, nonché «negli enti pubblici e nei soggetti di
diritto privato sottoposti al loro controllo»
art. 1, co. 39, della
l. n. 190 del 2012: le
aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici
rientrano tra i soggetti tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica tutti le posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente dall’organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
d.lgs. n. 39 del 2013: gli enti di diritto privato
sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono della disciplina in materia di
inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità
amministrativa di vertice. viene affidato al responsabile del Piano
anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo
pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l’attuazione delle
disposizioni del decreto.
art. 24 bis del decreto
legge 90/2014: modifica
dell’ art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 (ambito soggettivo di applicazione della
trasparenza). Il nuovo articolo stabilisce che il d.lgs. 33/2013 si applica a:
- pubbliche amministrazioni
- enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione
- enti di diritto privato in controllo pubblico (controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni), cioè
o
società
e altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività
di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche
o
società
e altri enti di diritto privato che gestiscono servizi pubblici,
·
enti
nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza
di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti
degli organi”
Alle società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si
applicano, invece, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a
33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai
decreti di attuazione è quella di estendere le misure di prevenzione
della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a
soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, gestiscono denaro
pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse e,
pertanto, sono esposte ai medesimi rischi
cui sono sottoposte le amministrazioni alle quali sono in diverso modo
collegate, per ragioni di controllo, di partecipazione o di vigilanza.
AMBITO SOGGETTIVO di APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
·
Società
controllate (direttamente o indirettamente) da amministrazioni pubbliche (art.
2359, c. 1, numeri 1 e 2)
·
Società
partecipate da pubbliche amministrazioni (in cui la partecipazione pubblica non
determina una situazione di controllo
NB: la normativa non
si applica alle società controllate di cui all’art.2359, c.1 numero 3 (e
società che sono sotto influenza dominante di una pubblica amministrazione in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa), perché l’influenza dominante conseguita in virtù di
vincoli contrattuali non appare sufficiente per assicurare all’amministrazione
un adeguato potere di indirizzo.
·
le
società controllate sono assimilate
alle amministrazioni controllanti e devono dotarsi di tutti gli strumenti previsti
per la prevenzione della corruzione.
·
le
società partecipata hanno oneri ridotti
·
Tutte
le società, controllate o partecipate, laddove non abbiano ancora provveduto in
tal senso, dovranno in ogni caso adottare il modello di prevenzione dei rischi
previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.
·
Le
pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale un
elenco delle società a cui partecipano o che controllano. L’individuazione
puntuale da parte delle amministrazioni delle società in questione, oltre che
corrispondere ad un obbligo di legge (art. 22, co. 1, lettera c, del d.lgs. n.
33 del 2013) è necessaria affinché l’A.N.AC. possa esercitare i propri poteri
di vigilanza
Società partecipate da
più amministrazioni. Poiché
le società sono esposte ai medesimi rischi delle amministrazioni che le
controllano, tali rischi sussistono anche in caso di partecipazioni frazionate
tra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la
società sia in mano pubblica. Pertanto, poiché si tratta di un controllo
esercitato da amministrazioni pubbliche cui si applica direttamente la
disciplina in materia di prevenzione della corruzione, a maggior ragione questa
disciplina è applicabile ai soggetti sui quali le amministrazioni esercitano il
controllo, seppure in forma congiunta.
1. SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO
1.1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE NELLE SOCIETÀ’ CONTROLLATE
Le società in controllo pubblico che abbiano già approvato un
modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 sono tenute ad
integrarlo in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012, perché
l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231
del 2001 non coincidono:
·
Mentre
il d.lgs. n. 231 del 2001 previene i reati commessi nell’interesse o a
vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 previene condotte volte a
procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell’ente, nel caso
di specie, della società controllata.
·
il
concetto di corruzione della legge n. 190 del 2013 comprende non solo le
fattispecie penalistiche disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319 ter del codice
penale, ma anche:
o
l’intera
gamma dei reati contro (Titolo II del Libro II del codice penale);
o
La
deviazione significativa dei comportamenti dei funzionari pubblici e delle
decisioni delle pubbliche amministrazioni, dalla cura imparziale dell’interesse
pubblico,
o
le
situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione
dell’amministrazione, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia
nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
L’integrazione deve prevedere l’adozione delle misure idonee
a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle
società. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società, costituiscono il «Piano di prevenzione della corruzione» della
società.
Laddove il “modello 231” e il Piano di prevenzione della
corruzione siano riuniti in un unico documento, è necessario che siano
collocati in due sezioni distinte, al fine di identificare con chiarezza i
relativi contenuti, poiché ad essi sono correlate forme di gestione e
responsabilità differenti.
il Piano di prevenzione della corruzione è elaborato dal Responsabile della prevenzione della
corruzione in stretto coordinamento con l’ ODV, e adottato dal Consiglio
di amministrazione, quale organo di indirizzo, o in altro organo con
funzioni equivalenti.
L’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata
a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). Una
volta adottato, al Piano viene data adeguata pubblicità sia all’interno della
società, sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.
Qualora la società non disponga di un proprio sito sarà cura
dell’amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio
sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluso
il Piano.
1.1.1. SOCIETA’ INDIRETTAMENTE CONTROLLATE
In caso di società indirettamente controllate:
·
è
la capogruppo ad assicurare che le stesse adottino il Piano di prevenzione
della corruzione in coerenza con quello della capogruppo.
·
Solo
nei casi di società di ridotte dimensioni in cui non sia individuabile un
Responsabile della prevenzione della corruzione, il Responsabile della
prevenzione della capogruppo può predisporre il Piano della società controllata
e vigilare sulla sua attuazione.
1.2. CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.2.1. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO
·
Il
Piano deve contenere una mappa delle aree a rischio di corruzione, dei reati ad
esse connessi reati e delle misure di prevenzione da attuare
·
Tra
le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza
quelle elencate dall’art. 1, co. 16, della legge n.190 del 2012 (autorizzazioni
e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e
gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da
ciascun ente in base alla propria specificità.
·
Nella
individuazione delle aree a rischio è necessario tenere conto di quanto emerso
in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi
risulti l’esposizione dell’area organizzativa o della sfera di attività a
particolari rischi.
1.2.2. SISTEMA DI CONTROLLI
·
Il
Piano di prevenzione della corruzione deve considerare il sistema di controllo
interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla
base del d.lgs. n. 231 del 2001 esistente e prevedere l’introduzione di nuovi
principi e strutture di controllo quando l’ente risulti sprovvisto di un
sistema atto a prevenire i rischi di corruzione.
·
In
una logica di semplificazione, è opportuno assicurare il coordinamento tra i
controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e
quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del
2012;
·
Le
funzioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione devono essere
coordinate con quelle degli altri organismi di controllo, con particolare
riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal
Responsabile.
1.2.3. CODICE DI COMPORTAMENTO
·
Le
società integrano il codice etico o di comportamento già esistente oppure
adottano un codice di comportamento laddove ne risultassero sprovviste, per
sanzionare i comportamenti a rischio di corruzione.
·
Il
codice adottato ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare,
analogamente ai codici adottati nelle pubbliche amministrazioni. In caso di
inosservanza delle disposizioni del codice possono essere adottate le
conseguenti misure disciplinari, ferma restando la loro natura privatistica.
·
Per
attuare concretamente le misure è necessario:
o
individuazione
una funzione di consulenza in caso di incertezze interpretative;
o
prevedere
un apparato sanzionatorio;
o
indicare
i meccanismi per azionare l’apparato sanzionatorio, tra cui, auspicabilmente,
l’introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni
del codice.
1.2.4. TRASPARENZA
Il decreto legge n. 90 del 2014 ha riscritto L’art. 11, co.
2, lettera b) del d.lgs. 33/2013, disponendo che la disciplina delle
trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente alle attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» anche
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di
produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di
gestione di servizi pubblici.
La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le
società controllate e le società solo partecipate:
·
per
le società in controllo pubblico la trasparenza deve essere garantita sia
relativamente alle attività di pubblico interesse che all’organizzazione.
·
per
le società solo partecipate, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di
cui ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 con riferimento alle
attività di pubblico interesse
In sintesi le società in controllo pubblico devono
·
Nominare
un Responsabile della Trasparenza
·
individuare
le proprie attività di pubblico interesse
·
Adottare
il Programma per la Trasparenza e l’Integrità
·
Istituire,
sul proprio sito web, la sezione “Società Trasparenza”, destinata alla
pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013
1.2.4.1.
PROGRAMMA
PER LA TRASPARENZA
Le società in controllo pubblico definiscono le misure e le
iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente in una apposita sezione del Piano di prevenzione della
corruzione definita “Programma per la trasparenza”. In particolare, sono individuate
le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente,
prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.
1.2.4.2.
ATTIVITA’
DI PUBBLICO INTERESSE
Sono certamente da considerarsi attività di pubblico
interesse quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti
costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste
dall’art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio
di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.
E’ onere dei singoli enti o società indicare, all’interno del
Programma per la trasparenza, quali attività non sono di “pubblico interesse
regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea”. Anche le attività acquisto di beni, di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie,
sono sottoposte alla normativa sulla trasparenza (in quanto presumibilmente orientate
a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico
interesse) salvo specifiche, motivate, indicazioni contrarie da parte dell’ente
o società interessata. Dette attività, pertanto,.
Gli enti e le società dovrebbero distinguere più chiaramente
le attività di pubblico interesse dalle attività commerciali:
·
a
livello organizzativo (affidando tali attività ad uffici distinti)
·
a
livello gestionale (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle attività),
·
a
livello di gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle
risorse impiegate, ai costi e ai risultati).
·
Attestare
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
·
Assicurare
e promuovere l’istituto dell’ Accesso Civico
1.2.4.3.
SEZIONE
“SOCIETA’ TRASPARENTE”
Le società controllate sono tenute anche a costituire sul
proprio sito web una apposita Sezione denominata “Società trasparente” in cui
pubblicare i dati ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Per limitare gli oneri derivanti
dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non
dispongano di un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere
disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano
pubblicare i dati.
Considerate le
peculiarità organizzative delle società controllate, il tipo di attività svolte
(non tutte di pubblico interesse) e il regime privatistico, la disciplina della
trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni è applicabile con i necessari
adattamenti. L’allegato 1 delle Linee Guida indicano i principali adattamenti
relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle
pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.
Le società sono tenute a comunicare le informazioni di cui
all’art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ai soci pubblici[1],
così come gli amministratori societari comunicano i dati concernenti il proprio
incarico, pena la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 47 del medesimo
decreto.
1.2.4.4.
RESPONSABILE
DELLA TRASPARENZA
L’organo di indirizzo della società controllata provvede, alla
nomina del Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto
previsto dall’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 sono svolte, «di
norma», dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Qualora la
società nomini due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza
e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un
coordinamento tra i due soggetti.
1.2.4.5.
ATTESTAZIONE
DELL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Ciascuna società individua, all’interno dei propri sistemi di
controllo, un soggetto che attesti l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di
valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4,
lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto individuato sono
indicati chiaramente nella sezione del sito web “Società Trasparente” e nel
Programma per la trasparenza e l’integrità.
1.2.4.6.
ACCESSO
CIVICO
Le società controllate sono tenute anche ad adottare
autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare
l’accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione
«Società trasparente», le informazioni relative alle modalità di esercizio di
tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano
inoltrare le relative richieste.
1.3.
Inconferibilità specifiche per gli incarichi di
amministratore e per gli incarichi dirigenziali
·
Le
società verificano la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo agli
amministratori, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), ai sensi degli
articoli 3, co. 1, lett. d) e 7 del d.lgs. n. 39 del 2013. Ai dirigenti si
applica, invece, la disposizione prevista dall’art. 3, co. 1, lett. c) del
medesimo decreto.
·
Le
società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che:
o
negli
atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite
espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico ;
o
i
soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico;
o
sia
effettuata dal Responsabile della prevenzione un’attività di vigilanza d’ufficio,
condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la
frequenza delle verifiche;
o
sia
svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed
esterni, soprattutto al fine di verificare l’esistenza di situazioni di inconferibilità.
1.4.
Incompatibilità specifiche per gli incarichi di
amministratore e per gli incarichi dirigenziali
·
Le
società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità
nei confronti dei titolari degli incarichi degli amministratori, come definiti
dall’art. 1, co. 2, lett. l), ai sensi degli articoli 9, co. 2, 11, co. 3,
lett.c), 12, 13 e 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), del d.lgs. n. 39/2013. Per
gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto.
·
Le
società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che:
o
siano
inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione
degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi;
o
i
soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del
rapporto;
o
sia
effettuata dal Responsabile della prevenzione un’attività di vigilanza
d’ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità
e la frequenza delle verifiche;
o
sia
svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed
esterni, soprattutto al fine di verificare l’insorgere di situazioni di
incompatibilità.
1.5.
Attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici
·
Ai
fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le
società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l’assunzione di
dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei
confronti delle società stesse.
·
Le
società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che:
o
negli
interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita
espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
o
i
soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta
causa ostativa;
o
sia
effettuata dal Responsabile della prevenzione un’attività di vigilanza
d’ufficio condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e
la frequenza delle verifiche;
o
sia
svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed
esterni, soprattutto al fine di verificare l’esistenza di cause ostative.
1.6. FORMAZIONE
Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le
modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della
corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione
dedicate al «modello 231». A questo fine le società si potranno avvalere delle
iniziative formative che A.N.AC. e MEF si impegnano a mettere a disposizione
dei soggetti interessati.
1.7.
Tutela del dipendente che segnala illeciti
In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla
tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, le amministrazioni
controllanti promuovono l’adozione da parte delle società di misure idonee ad
incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza
nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla
segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento
di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini
certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei
soggetti che gestiscono le segnalazioni.
1.8.
ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE
·
Il
turnover delle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio
di corruzione non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali
specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto
tecnico.
·
Altra misura efficace, in
combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della
distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:
o
svolgere istruttorie e accertamenti;
o
adottare decisioni;
o
attuare le decisioni prese,
o
effettuare verifiche.
1.9. MONITORAGGIO
·
Le
società controllate devono individuare:
o
le
modalità e le tecniche di monitoraggio sull’attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione
o
la
frequenza del monitoraggio
o
i
ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i
quali rientra il Responsabile della prevenzione.
o
Il
Responsabile della prevenzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel
sito web della società una relazione recante i risultati dell’attività di
prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire.
1.10.
RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
·
Le
società controllate devono modificare i propri statuti, per rendere
obbligatoria la nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione.
·
Il
Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall’organo di
indirizzo della società.
·
Il
Responsabile della prevenzione predisporre il Piano di prevenzione della
corruzione della società, che verrà adottato dal Consiglio di amministrazione;
·
Al
Responsabile devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione
effettiva delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche
del Piano ritenute più opportune.
·
Gli
atti di revoca dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione
sono motivati e comunicati all’A.N.AC. che, entro 30 giorni può formulare una
richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività
svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.
·
Le
funzioni di Responsabile devono essere
affidate ad uno dei dirigenti della società che abbia dimostrato nel tempo un
comportamento integerrimo
·
il Responsabile della prevenzione
della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno come
l’organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente
deputato.
·
Per
quanto possibile, le società devono evitare di nominare Responsabili della Prevenzione
dirigenti che operano in aree a maggior rischio corruttivo.
·
Solo
se la società è priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da
poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio
corruttivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà essere
individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee
competenze. In questo caso, il Consiglio
di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad
esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del
funzionario.
·
In
ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile della prevenzione
della corruzione potrà coincidere con un amministratore, purché privo di
deleghe gestionali.
·
Considerata
la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del
2001 e il «Piano di prevenzione della corruzione», le funzioni del Responsabile
della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte in costante
coordinamento con ODV.
·
Nelle
società con ODV collegiale, che prevede la presenza di un componente interno, è
auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di Responsabile della
prevenzione della corruzione, per consentire il collegamento funzionale tra il
Responsabile della prevenzione della corruzione e l’organismo di vigilanza.
·
Solo nei casi di società di piccole
dimensioni, nell’ipotesi in cui questa si doti di un organismo di vigilanza
monocratico composto da un dipendente, la figura del Responsabile della prevenzione
della corruzione può coincidere con quella dell’organismo di vigilanza.
·
Dall’espletamento
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione non può derivare l’attribuzione
di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento di eventuali
retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi
obiettivi previsti del Piano di prevenzione della corruzione, e fermi restando
i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai
limiti complessivi alla spesa per il personale.
·
Nel
provvedimento con cui si conferisce l’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione devono essere individuate le conseguenze derivanti
dall’inadempimento agli obblighi che ne conseguono e gli eventuali profili di
responsabilità disciplinare e dirigenziale. In particolare, occorre che siano
specificate le conseguenze derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e
sull’osservanza del Piano, nonché dall’omesso controllo in caso di ripetute
violazioni del Piano, in analogia a quanto previsto dall’ art. 1, commi 12 e
14, della legge n. 190 del 2012.
·
In
relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità
previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l’eventuale azione ex art. 2392 del
codice civile per gli eventuali danni cagionati alla società, le
amministrazioni controllanti dovranno promuovere l’inserimento, anche negli
statuti societari, di meccanismi
sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato il Piano di
prevenzione della corruzione o il Programma della trasparenza.
·
Le amministrazioni controllanti,
infine, dovranno adottare nei propri piani di prevenzione della corruzione
tutte le misure, anche organizzative, utili alla vigilanza sull’effettiva
adozione del Piano
2. SOCIETA’ PARTECIPATE
Linee guida considerano società a partecipazione pubblica
quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a
determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri
1 e 2, del codice civile.
Le società controllate hanno oneri minori in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, in considerazione del minor grado
di controllo.
Dette società sono sottoposte alla disciplina in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza solo per quel che riguarda
l’attività di pubblico interesse eventualmente svolta.
2.1. MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
·
Le
società a partecipate restano soggette al regime di responsabilità previsto dal
d.lgs. n. 231/2001 sono tenute ad adottare un modello di organizzazione e
gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
·
Il
“modello 231” deve essere integrato (come nel caso delle società controllate), con
l’adozione di misure idonee a prevenire fatti corruttivi in danno alla società e
alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla
normativa in materia di prevenzione della corruzione.
·
Le
società partecipate , in quanto rientranti fra gli enti regolati o finanziati
dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. d), numero
2), del d.lgs. n. 39/2013, sono tenute a rispettare le norme sulla
incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli
articoli 9 e 10.
·
Le
società partecipate non devono elaborare il Piano di prevenzione della
corruzione e non devono nominare il Responsabile della prevenzione
2.2. TRASPARENZA
Alle società partecipate si applicano le sole regole in tema
di trasparenza contenute nell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190 del
2012, limitatamente «all’attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell’Unione europea». Ne consegue che, limitatamente alle
attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società partecipate
assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative a:
·
procedimenti
amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in
essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26);
·
monitoraggio
periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, co. 28);
·
bilanci
e conti consuntivi (art. 1, co. 15);
·
costi
unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini (art. 1, co. 15);
·
autorizzazioni
o concessioni (art. 1, co. 16);
·
scelta
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n.
163/2006 (art. 1, co. 16);
·
concessioni
ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati (art. 1, co. 16);
·
concorsi
e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 1, co. 16).
2.2.1. SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE” E
ACCESSO CIVICO
I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito
denominata “Società trasparente”. Analogamente a quanto indicato per le società
controllate, qualora le società partecipate non dispongano di un sito internet
in cui costituire la sezione “Società trasparente”, sarà cura delle
amministrazioni partecipanti rendere disponibile una sezione del proprio sito
in cui le società partecipate possano pubblicare i dati.
Ai dati pubblicati si
applica la normativa sull’accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013). Al
fine di assicurare detto accesso, le società partecipate adottano autonomamente
le misure organizzative necessarie e pubblicano, nella sezione “Società
trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale
diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative
richieste.
2.2.2. ATTESTAZIONE DELL’ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Anche le società partecipate individuano, al proprio interno,
una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione,
anche al fine di attestare l’assolvimento degli stessi. Questa funzione è
affidata preferibilmente all’Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte
organizzative interne ritenute più idonee.
2.2.3. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA –
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Le società partecipate non devono nominare il Responsabile
della trasparenza e non devono adottare il Programma per la trasparenza.
3.
ALTRI ENTI
3.1.
enti di diritto PRIVATO controllati (diversi dalle
societa)
Gli enti di diritto privato in controllo pubblico hanno
caratteristiche e struttura eterogenee e non sussiste, per la loro
individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall’art.
2359 del codice civile per le società.
Sono enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura privatistica, non
necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti
in capo alle amministrazioni pubbliche poteri
di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull’attività con
carattere di continuità ovvero un’influenza
dominante sulle decisioni dell’ente.
3.1.1. INDICI DI SUSSISTENZA DI UN CONTROLLO
PUBBLICO
Oltre potere al potere di ingerenza, le Linee Guida
Individuano alcuni indici sintomatici della sussistenza di un controllo
pubblico:
·
L’istituzione
dell’ente in base alla legge o atto dell’amministrazione interessata
·
la
predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una
disciplina speciale.
·
La
nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo
da parte dell’amministrazione.
·
Il
prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi
pubblici
·
riconoscimento agli enti del diritto di
percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli
stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste
dall’art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria.
·
Il
riconoscimento in capo all’amministrazione pubblica di poteri di vigilanza, tra
i quali, ad esempio:
o
l’approvazione,
da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di
trasformazione e di scioglimento;
o
l’approvazione,
da parte dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come
quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;
o
l’attribuzione
all’amministrazione pubblica di poteri di scioglimento degli organi e di
commissariamento e/o estinzione dell’ente;
·
La
limitazione, da parte della legge, dell’apporto di capitale privato o della
partecipazione dei privati.
·
Per
le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.
In alcuni casi è possibile che la presenza anche di uno solo
dei suddetti indici sia già idonea a determinare un controllo vero e proprio,
come avviene, ad esempio, nel caso in cui all’amministrazione competa la nomina
della maggioranza dei componenti degli organi direttivi e/o di indirizzo. Nella
maggioranza dei casi, invece, verificata la presenza dei predetti indici,
occorre procedere ad un’analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed
ente.
3.1.2. ATTIVITA’ SVOLTE
Gli enti privati sono in controllo pubblico se svolgono
funzioni che rientrano nell’ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai
pubblici poteri, ossia funzioni cui le pubbliche amministrazioni, in loro
mancanza, dovrebbero sopperire. L’assimilazione alle amministrazioni pubbliche
si deve alla pubblicità delle attività svolte dai suddetti enti e alla
strumentalità degli stessi rispetto al conseguimento di finalità di chiara
impronta pubblicistica.
Inoltre, sono da considerarsi in controllo pubblico quegli
enti che esercitano funzioni:
·
amministrative,
·
attività
di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche,
·
gestione
di servizi pubblici;
Spetta alle amministrazioni specificare, anche sulla base
delle indicazioni sopra fornite, quali siano gli enti di diritto privato in
loro controllo. Detta ricognizione è resa necessaria dall’art. 22, co. 1 lett.
c) del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui ciascuna amministrazione è tenuta a
pubblicare l’elenco degli enti di diritto privato controllati.
3.2. ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI
(diversi dalle società)
Sono enti di natura privatistica, diversi dalle società, non
sottoposti a controllo pubblico, e cioè quelli le cui decisioni e la cui
attività non risultano soggette al controllo dell’amministrazione nelle forme
che caratterizzano gli enti in controllo pubblico. Questi enti sono rilevanti
ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
in quanto comunque partecipati dalle amministrazioni.
Tali enti, pur avendo natura di diritto privato, sono
deputati a svolgere attività amministrative ovvero attività di interesse
generale. Nonostante l’autonomia statutaria e gestionale loro riconosciuta,
all’amministrazione sono attribuiti poteri di vigilanza in ragione della natura
pubblica dell’attività svolta. Detti poteri possono sostanziarsi, ad esempio:
·
nell’approvazione
da parte dell’amministrazione degli atti fondamentali,
·
nella
formulazione di rilievi sui bilanci,
·
nei
compiti di verifica dell’effettiva tutela dei beneficiari secondo le forme
individuate negli statuti.
Nella categoria degli enti di diritto privato solo
partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano:
·
le
fondazioni bancarie,
·
le
casse di previdenza dei liberi professionisti,
·
le
associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
3.3. ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Gli enti pubblici economici, anche se svolgono svolgono
attività di impresa, sono tra i soggetti destinatari della normativa in materia
di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità
pubbliche. L’art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 190 del 2012, non può che
ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere
nel novero dei soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni di
prevenzione della corruzione anche gli enti pubblici economici atteso che,
anche per la natura delle funzioni svolte, essi sono esposti ai medesimi rischi
che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche amministrazione, per le
società, e gli altri enti di diritto privato controllati o partecipati.
Diversamente, la normativa genererebbe un’evidente asimmetria applicandosi a
soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d’impresa, ma non
ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività.
3.4. MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
Enti
privati controllati
|
misure
anticorruzione
|
Sono le stesse previste per le società
controllate:
·
Piano di
prevenzione della corruzione
·
Nomina del
Responsabile della Prevenzione
|
Misure
di trasparenza
|
Sono le stesse
previste per le società controllate:
·
Programma per
la trasparenza e l’Integrità
·
Nomina del
Responsabile della Trasparenza
·
Sezione
“Amministrazione Trasparente”
|
|
Enti
privati partecipati
|
Misure
anticorruzione
|
·
Protocolli di
legalità tra PA ed ente partecipato, con specifici obblighi di prevenzione
della corruzione e trasparenza;
·
Adozione di
“modelli 231”
|
Misure
di trasparenza
|
·
Gli enti
privati partecipati non sono destinatari delle misure di trasparenza
·
Protocolli di
legalità tra PA ed ente partecipato, per promuovere l’applicazione degli
obblighi di trasparenza individuati per le società partecipate.
|
|
Enti
pubblici Economici
|
Misure
anticorruzione
|
Sono le stesse previste per le società
controllate:
·
Piano di
prevenzione della corruzione
·
Nomina del
Responsabile della Prevenzione
|
Misure di
trasparenza
|
Sono le stesse
previste per le società controllate:
·
Programma per
la trasparenza e l’Integrità
·
Nomina del
Responsabile della Trasparenza
·
Sezione
“Amministrazione Trasparente”
|
4. ATTIVITA’
DI VIGILANZA DELL’ ANAC
Le pubbliche amministrazioni redigono e pubblicano sul
proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lettera c), del
d.lgs. n. 33 del 2013, un elenco degli enti e delle società da esse partecipate
o controllate. L’attività di vigilanza e controllo dell’A.N.AC., che può
comportare anche l’adozione di sanzioni, sarà svolta sia tenuto conto di tali
elenchi, sia dei dati sulle società partecipate comunicati dalle pubbliche
amministrazioni al Dipartimento del Tesoro del MEF, in attuazione del decreto del
Ministero dell’Economia del 30 luglio 2010, adottato ai sensi dell’art. 2, co.
222, della l. n. 191/2009.
5. DISCIPLINA
TRANSITORIA
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, procedono ad
adottare tempestivamente, e comunque non oltre il 31 gennaio 2016, il Piano di prevenzione della corruzione e a
nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o della
trasparenza, secondo le indicazioni contenute nelle presenti Linee guida.
Per quanto attiene alla trasparenza,
tenuto conto dell’immediata precettività degli obblighi di pubblicazione
previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 e altresì dell’esigenza delle società e
degli enti di regolare i flussi informativi interni, questi adeguano i propri
siti web con i documenti, i dati e le informazioni da pubblicare
tempestivamente e comunque non oltre il 31
dicembre 2015.
Per le misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza da introdurre nelle società
e negli altri enti di diritto privato
partecipati, i protocolli di legalità, che provvedono ad indicare la
cadenza temporale delle misure da adottare negli enti, sono stipulati
tempestivamente e comunque non oltre il 31
dicembre 2015.
6. ALLEGATO 1 alle linee guida: Principali
adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. 33/2013 per le
società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici economici
(art. 15, co. 1,
lett. d), d.lgs. 33/2013)
|
Pubblicità dei compensi sugli incarichi dirigenziali
|
Fermi restando
tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dal co. 1 dell’art. 15,
per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano i compensi,
comunque denominati, in forma aggregata dando conto della spesa complessiva
sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi
dei compensi corrisposti.
|
(art. 15, co. 1,
lett. d), d.lgs. 33/2013)
|
Pubblicità dei compensi sugli incarichi di
collaborazione e consulenza
|
Fermi restando
tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dal co. 1 dell’art. 15,
per gli incarichi di collaborazione e consulenza relativi ad attività non di
pubblico interesse le società e gli enti pubblicano la spesa complessiva
sostenuta ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi
dei compensi corrisposti. La modalità di pubblicazione dei compensi in forma
aggregata è prevista quindi solo nei casi in cui le consulenze o le
collaborazioni siano connesse ad attività di natura strettamente privatistica
di tipo commerciale e svolta in regime concorrenziale. Diversamente, per gli
incarichi di collaborazione e consulenza conferiti per attività di pubblico
interesse le società e gli enti pubblicano il compenso, comunque denominato,
relativo ad ogni singolo incarico di collaborazione e consulenza conferito.
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(art. 19, d.lgs. 33/2013)
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Selezione del personale
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Le società e gli
enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la
selezione del personale e i documenti relativi all’avvio di ogni singola
procedura selettiva – avviso, criteri di selezione esito della stessa. Con
riguardo al personale effettivamente e sostanzialmente in regime
privatistico, le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il numero e
il costo del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i
dati sui tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul sito il
contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o
dell’ente (art. 21). Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in
alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i
concorsi pubblici, vi è comunque l’obbligo, nel reclutare il personale, del
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6
agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al
bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l’art. 18,
co. 1 del citato decreto legge.
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(art. 20, d.lgs. 33/2013)
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Valutazione della performance e distribuzione dei
premi al personale
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Gli enti e le
società adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai
sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i
criteri di distribuzione dei premi al personale e l’ammontare aggregato dei
premi effettivamente distribuiti annualmente.
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(art. 29, d.lgs. 33/2013)
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Bilancio
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A tutela della
riservatezza delle informazioni strategiche rinvenibili nei budget, le società
e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso
disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche.
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Tenuto conto della natura privatistica degli enti e
delle società e del tipo di attività svolta, non sono considerati applicabili
a tali soggetti alcuni obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n.
33/2013 quali, ad esempio, quelli sui controlli sulle imprese (art. 25), il
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29), gli oneri
informativi per cittadini ed imprese (art. 12, co. 1-bis).
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[1] art. 22,
co. 2 d.lgs. 33/2013: “Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c)
del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno,
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione,
al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi
agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico
complessivo”.
Scritto da Andrea Ferrarini, Consulente Modelli 231/2001, Etica Pubblica e Sistemi di prevenzione della Corruzione - Milano
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